
L’assegnazione agevolata di beni ai soci riaperta dall’art. 1, commi 31-36, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 viene normalmente studiata nella prospettiva del risparmio d’imposta sulla plusvalenza latente. Il caso qui commentato ne illustra la faccia opposta: un immobile categoria C/3, locato a terzi e quindi strumentale per natura, assegnato in via non proporzionale all’unico socio interessato con conguaglio in denaro all’altro, a un valore catastale sensibilmente inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva è pari a zero, ma la minusvalenza da assegnazione è indeducibile e, poiché la società viene contestualmente estinta, l’ulteriore differenziale negativo che emerge dal riparto finale non trova alcuna sede di recupero. Il contributo ricostruisce i profili civilistici dell’assegnazione non proporzionale, il regime della sostitutiva con base negativa, la mancata rideterminazione del costo della partecipazione, il rapporto fra l’art. 20-bis e l’art. 68, comma 6, del TUIR e la compilazione della sezione XXII del quadro RQ. Quando il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, l’agevolazione della Legge di Bilancio 2025 produce una minusvalenza indeducibile che colpisce due volte: sul reddito della società e sul costo fiscale delle quote in sede di liquidazione.

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