Circolare monografica
AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata: la minusvalenza resta indeducibile

Fiscalmente indeducibile il differenziale di bilancio che si genera durante l’assegnazione agevolata di un immobile strumentale per natura con valore di mercato inferiore al costo fiscalmente riconosciuto

di Carla De Luca | 27 Agosto 2026
Assegnazione agevolata: la minusvalenza resta indeducibile

L’assegnazione agevolata di beni ai soci riaperta dall’art. 1, commi 31-36, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 viene normalmente studiata nella prospettiva del risparmio d’imposta sulla plusvalenza latente. Il caso qui commentato ne illustra la faccia opposta: un immobile categoria C/3, locato a terzi e quindi strumentale per natura, assegnato in via non proporzionale all’unico socio interessato con conguaglio in denaro all’altro, a un valore catastale sensibilmente inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva è pari a zero, ma la minusvalenza da assegnazione è indeducibile e, poiché la società viene contestualmente estinta, l’ulteriore differenziale negativo che emerge dal riparto finale non trova alcuna sede di recupero. Il contributo ricostruisce i profili civilistici dell’assegnazione non proporzionale, il regime della sostitutiva con base negativa, la mancata rideterminazione del costo della partecipazione, il rapporto fra l’art. 20-bis e l’art. 68, comma 6, del TUIR e la compilazione della sezione XXII del quadro RQ. Quando il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, l’agevolazione della Legge di Bilancio 2025 produce una minusvalenza indeducibile che colpisce due volte: sul reddito della società e sul costo fiscale delle quote in sede di liquidazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una S.a.s. familiare assegna un immobile al socio maggioritario, corrispettivamente il minoritario in denaro. Dopo il rogito, la società si estingue. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è negativa, ma emerge una minusvalenza indeducibile che colpisce due volte: sul reddito della società e sul costo fiscale delle quote in liquidazione.