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IVA

Prima casa: riacquisto con IVA e utilizzo del credito d'imposta

Se il nuovo acquisto è soggetto a IVA l’imposta è applicata dall’impresa cedente sul corrispettivo e deve essere corrisposta per l’intero importo indicato in fattura

di Carla De Luca | 30 Luglio 2026
Prima casa: riacquisto con IVA e utilizzo del credito d'imposta

Un riacquisto “prima casa” con atto soggetto a IVA impone di ricomporre quattro tasselli normativi: l’IVA al 4% (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e il n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972); il credito per il riacquisto (art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 448/1998); la possibilità di acquistare prima di alienare (comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dall’art. 1, comma 55, della Legge n. 208/2015) e infine il termine per alienare l’immobile pre-posseduto che passa da uno a due anni (art. 1, comma 116, della Legge n. 207/2024). Il contributo tiene distinti il credito spettante, pari al minore tra l’imposta del primo e quella del secondo acquisto, e le modalità tassative di utilizzo: se il nuovo acquisto è soggetto a IVA, il credito non si scomputa dall’imposta fatturata dal venditore, che opera soltanto come tetto quantitativo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'agevolazione prima casa prevede aliquote ridotte e crediti d'imposta, con termini per l'alienazione variabili. Il credito non può ridurre l'IVA del nuovo acquisto. L'importo dipende dall'imposta del primo acquisto, con un minimo di 1.000 euro.