Circolare monografica
IVA

Operazioni permutative e IVA: i chiarimenti di Assonime

Valore monetario attribuito dalle parti ai beni e ai servizi scambiati come base imponibile delle operazioni permutative. Recepite dal legislatore le indicazioni formulate da Assonime

di Stefano Setti | 2 Luglio 2026
Operazioni permutative e IVA: i chiarimenti di Assonime

La disciplina IVA delle operazioni permutative ha subito nel corso del 2026 una significativa evoluzione normativa. Dopo l’intervento della Legge di Bilancio 2026, che aveva eliminato il tradizionale riferimento al valore normale sostituendolo con un criterio fondato sull’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e ai servizi oggetto dello scambio, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026. La riforma ha accolto molte delle osservazioni formulate da Assonime in sede parlamentare, reintroducendo un sistema maggiormente coerente con i principi dell’IVA unionale e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La base imponibile delle operazioni permutative viene oggi individuata nel valore monetario attribuito dalle parti ai beni e ai servizi scambiati, lasciando al criterio dei costi una funzione esclusivamente residuale e antiabusiva così come affermato dalla stessa Assonime con la propria circolare n. 16 del 18 giugno 2026

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le operazioni permutative IVA sono state riformate nel 2026, passando dal valore normale al costo come base imponibile, poi al valore concordato dalle parti. I costi servono solo come presidio antiabusivo.