
Con la Risposta a interpello n. 90 del 31 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, quando la distribuzione non proporzionale di utili è sorretta da una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, la somma eccedente la quota di partecipazione al capitale non conserva la natura di dividendo, bensì assume quella di sopravvenienza attiva, con conseguente concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio percettore. Il contributo analizza la posizione dell’Agenzia, alla luce delle osservazioni critiche formulate da Assonime nella circolare n. 17/2026.

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