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AGEVOLAZIONI

Bonus ristrutturazione: abusi edilizi, tolleranze minime e ipotesi decadenza

Soglie differenziate dal 2% al 6%, collegate alla superficie utile dell’unità immobiliare: gli scostamenti che rientrano in questi limiti percentuali non costituiscono violazione e non incidono sulla regolarità dell’edificio

di Andrea Amantea | 29 Luglio 2026
Bonus ristrutturazione: abusi edilizi, tolleranze minime e ipotesi decadenza

Quasi nella totalità dei casi l’esecuzione di interventi abusivi può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali compreso il bonus ristrutturazione, ex art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986. Tale previsione di penalizzazione è contenuta espressamente all’art. 49, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si parla di abusi edilizi che vanno oltre le tolleranze minime previste dalla stessa normativa. Tuttavia, l’art. 49 D.P.R. n. 380/2001 va analizzato in combinato disposto con l’art. 34-bis, che disciplina le tolleranze costruttive ed esecutive che rappresentano abuso edilizio. Da qui, entrerebbero in gioco le tolleranze più favorevoli previste dal D.L. n. 69/2024, c.d. Decreto “Salva casa”, con il quale il legislatore ha introdotto soglie differenziate dal 2% al 6%, collegate alla superficie utile dell’unità immobiliare.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate verifica la documentazione per il bonus ristrutturazione, richiedendo abilitazioni edilizie e bonifici parlanti. La decadenza dal beneficio avviene in caso di abusi edilizi oltre le tolleranze minime (2-6% a seconda della superficie).