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L’Approfondimento: Audit Entratel, come devono agire gli intermediari di fronte alle richieste informative e documentali

Controlli sugli intermediari abilitati al canale Entratel: sulla correttezza degli invii telematici, sull’attività di conservazione delle dichiarazioni, sul rispetto della privacy e sulla corretta apposizione del visto di conformità

di Fabrizio G. Poggiani | 25 Giugno 2026
L’Approfondimento: Audit Entratel, come devono agire gli intermediari di fronte alle richieste informative e documentali

Dopo il recente controllo posto a carico di un professionista da parte dell’Ufficio Audit della Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (si veda l’opinione del 18 giugno 2026, “Audit Entratel: il caso toscano che fa discutere i professionisti”), sulle modalità di svolgimento delle attività, quale intermediario Entratel, molti abilitati si sono posti il problema di come affrontare l’attività di controllo, soprattutto in merito alla documentazione e alle informazioni da fornire all’Ufficio preposto. Senza evidenziare che siamo attualmente in un mondo digitale e che molte informazioni sono già in possesso della stessa Amministrazione, in questa fase è anche necessario ricordare che il principio cardine, posto a tutela dei contribuenti è sancito, tra le altre disposizioni, anche dal comma 4 dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) il quale dispone, “in modo perentorio”, che l’Amministrazione finanziaria non può “mai” richiedere documenti ed informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Pubbliche amministrazioni, di fatto contenendo sempre la propria richiesta e la messa a disposizione dei documenti necessari all’esecuzione del legittimo controllo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate verifica sugli intermediari tre aree principali: conservazione documenti, rispetto privacy e uso credenziali. Controlli basati su rischio, segnalazioni e incroci dati. Verifiche fisiche/digitali su documenti fiscali, protezione dati e visti di conformità. Sanzioni per irregolarità o omissioni. Obblighi di conservazione documentale per 5 anni.