
Il trattamento IVA delle operazioni aventi ad oggetto la realizzazione di stampi presenta profili particolarmente complessi, soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali internazionali. La qualificazione dell’operazione come prestazione autonoma oppure come operazione accessoria alla cessione dei beni prodotti mediante gli stampi incide direttamente sul regime IVA applicabile, sugli obblighi documentali e sugli adempimenti INTRASTAT. L’ordinanza della Corte di Cassazione 28 aprile 2026, n. 11502 offre un importante chiarimento sui requisiti necessari affinché la realizzazione di stampi possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie e nelle esportazioni. La Suprema Corte ribadisce che la non imponibilità è subordinata all’esistenza di un unico contratto di appalto e all’effettivo trasferimento dello stampo all’estero al termine della produzione, salvo distruzione o inservibilità del bene.

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