Circolare monografica
IRPEF

Amministratori e benefits: convivenza possibile?

Inquadramento reddituale dell’amministratore, caso degli amministratori senza compenso, deducibilità dei costi e profili contributivi

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 28 Maggio 2026
Amministratori e benefits: convivenza possibile?

L’attribuzione di fringe benefits e misure di welfare agli amministratori di società rappresenta un ambito particolarmente delicato, perché si colloca al confine tra disciplina del reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati, deducibilità dei costi societari, corretta qualificazione del compenso e rischio di utilizzo improprio di strumenti fiscalmente agevolati. Il punto centrale è che l’amministratore non è, di norma, un lavoratore dipendente della società. Tuttavia, quando percepisce compensi per l’ufficio ricoperto, tali compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1 , lett. c-bis), TUIR. Da tale assimilazione deriva, in linea generale, l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’art. 51 TUIR, comprese quelle relative ai compensi in natura e ai fringe benefits. La materia richiede però una distinzione e soprattutto cautela essenziale: da un lato vi è l’amministratore percettore di compenso, dall’altro quello dell’amministratore senza compenso. In quest’ultima ipotesi, la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione restrittiva, ritenendo che i benefit attribuiti a soggetti che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolgano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano quindi essere assoggettati a tassazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli amministratori di società percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con regole fiscali specifiche. I benefit sono tassabili se non vi è compenso, mentre per chi lo percepisce valgono le norme sui fringe benefits.