
La Corte di Cassazione (sent. 21 marzo 2025, n. 7552) affronta un caso “simbolo” di commercio online: oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni su piattaforma di aste/marketplace. La Suprema Corte conferma che la serialità e continuità delle cessioni costituiscono indice sufficiente di professione abituale e quindi di reddito d’impresa ai fini IRPEF e soggettività passiva IVA (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c.), senza che occorra provare un’autonoma organizzazione (requisito invece rilevante solo per IRAP). Sono ritenute legittime le presunzioni bancarie (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972) e la motivazione per relationem degli avvisi, purché il contenuto essenziale sia conoscibile (art. 7 Legge n. 212/2000).

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