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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Vendite “seriali” sui marketplace: quando l’attività diventa impresa

Se l’operatività è seriale, il fisco riqualifica il soggetto e attiva IRPEF e IVA, usando in modo incisivo presunzioni bancarie e dati DAC7

di Stefano Setti | 6 Novembre 2025
Vendite “seriali” sui marketplace: quando l’attività diventa impresa

La Corte di Cassazione (sent. 21 marzo 2025, n. 7552) affronta un caso “simbolo” di commercio online: oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni su piattaforma di aste/marketplace. La Suprema Corte conferma che la serialità e continuità delle cessioni costituiscono indice sufficiente di professione abituale e quindi di reddito d’impresa ai fini IRPEF e soggettività passiva IVA (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c.), senza che occorra provare un’autonoma organizzazione (requisito invece rilevante solo per IRAP). Sono ritenute legittime le presunzioni bancarie (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972) e la motivazione per relationem degli avvisi, purché il contenuto essenziale sia conoscibile (art. 7 Legge n. 212/2000).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con sentenza n. 7552/2025, stabilisce che la vendita seriale online (1.600 scarpe in due anni) configura reddito d'impresa, senza necessità di autonoma organizzazione per IRAP. Legittime presunzioni bancarie e motivazione per relationem. IVA non dovuta su acquisti non fatturati dal cessionario, solo sanzione.