Circolare monografica
IVA

Importazioni senza proprietà dei beni: detrazione IVA ammessa se sussiste nesso diretto con l’attività d’impresa

Regime IVA applicabile alle operazioni di importazione di beni e recenti orientamenti di prassi

di Stefano Setti | 2 Settembre 2025
Importazioni senza proprietà dei beni: detrazione IVA ammessa se sussiste nesso diretto con l’attività d’impresa

Con la Risposta n. 213 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di detrazione dell’IVA assolta in dogana da parte di soggetti che, pur non essendo proprietari dei beni importati, li utilizzano nell’ambito della propria attività d’impresa. Il documento chiarisce che il diritto alla detrazione sussiste qualora i beni importati siano funzionalmente connessi alle operazioni attive dell’impresa e l’IVA sia rimasta effettivamente a carico dell’importatore. Viene confermato un orientamento già consolidato, fondato sull’interpretazione conforme ai principi della giurisprudenza unionale. Tuttavia, l’Agenzia ribadisce la necessità di un’attenta verifica dei rapporti contrattuali alla base dell’operazione.

Premessa

Prima di analizzare i chiarimenti contenuti nella recente Risposta all’interpello n. 213/2025 dell’Agenzia delle Entrate, è utile riepilogare sinteticamente il regime IVA applicabile alle operazioni di importazione di beni.

Importazioni e profili IVA: analisi d’insieme

Presupposto oggettivo e soggettivo dell’imposta

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA si applica anche alle importazioni da chiunque effettuate.

A differenza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, non è rilevante lo status del soggetto che effettua l’operazione: anche un privato può dar luogo a un’operazione imponibile se introduce fisicamente beni nel territorio dello Stato da Paesi extra-UE.

L’IVA all’importazione assume, in questo contesto, natura di “diritto di confine”, ai sensi dell’art. 27  del D.Lgs. n. 141/2024.

Definizione doganale e ambito applicativo dell’importazione

Le importazioni ai fini IVA comprendono:

  • l’immissione in libera pratica;
  • il perfezionamento attivo;
  • l’ammissione temporanea di beni destinati alla riesportazione;
  • l’immissione in consumo di beni da territori esclusi dal territorio doganale UE (es. Canarie, Campione d’Italia, ecc.).

Sono assimilate ad importazioni anche le reintroduzioni di beni esportati definitivamente e le reimportazioni dopo esportazione temporanea.

Momento impositivo e dichiarazione doganale

L’IVA diventa esigibile al momento in cui nasce l’obbligazione doganale, coincidente con l’accettazione della dichiarazione doganale (art. 77, par. 2, Reg. UE n. 952/2013).

Base imponibile e modalità di calcolo

La base imponibile si determina sommando:

  • il valore doganale della merce (di norma il valore di transazione);
  • i dazi doganali dovuti;
  • le spese accessorie fino al luogo di destinazione finale (trasporto, assicurazione, ecc.).

La società Beta s.r.l. ha importato un macchinario industriale da Jinan Technology Ltd (Cina), con la clausola FOB porto cinese, alle seguenti condizioni economiche:

  • Prezzo di acquisto: 18.000 euro
  • Spese di trasporto fino al porto di arrivo nell’UE: 750 euro
  • Spese di trasporto interno fino alla sede italiana: 300 euro
  • Aliquota dazio applicata: 2%
  • Aliquota IVA: 22%

Determinazione della base imponibile:

Voce

Importo (€)

Prezzo pagato

18.000

Spese trasporto fino all’UE

750

Valore doganale (base dazio)

18.750

Dazio doganale (2%)

375,00

Spese trasporto interne (fino alla sede italiana)

300

Base imponibile IVA

19.425

IVA (22%)

4.273,50

Totale da versare in Dogana (IVA + dazio): 4.648,50 euro

Esenzioni dall’IVA all’importazione

L’art. 68 del D.P.R. n. 633/1972 elenca diverse ipotesi di non imponibilità o esenzione, tra cui:

  • beni importati da esportatori abituali con utilizzo del plafond;
  • beni destinati alla navigazione in alto mare (art. 8-bis);
  • campioni gratuiti;
  • beni reintrodotti dallo stesso esportatore;
  • beni donati a enti pubblici o Onlus;
  • beni destinati a popolazioni colpite da calamità naturali;
  • beni importati con regime IOSS (fino a 150 euro);
  • gas naturale ed energia elettrica importati tramite reti.

Detrazione dell’IVA in Dogana

La detrazione dell’IVA è ammessa anche per chi non è proprietario dei beni, purché sussista il requisito dell’inerenza (Corte di Giustizia UE, causa C-621/19).

Il diritto si esercita annotando nel registro IVA acquisti il “prospetto contabile” fornito dall’Agenzia delle Dogane, che sostituisce la bolletta doganale (Interpello n. 417/2022).

È ammessa anche la detrazione da parte del cessionario nei contratti di consignment stock o nel caso di prestito d’uso (Ris. n. 96/E/2007).

Reverse charge per specifiche importazioni

Per alcuni beni l’IVA all’importazione è assolta mediante reverse charge, non in Dogana:

  • oro non da investimento (art. 70, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972);
  • semilavorati e rottami non ferrosi;
  • metalli preziosi e affini (D.P.R. n. 150/2002).

Il deposito IVA

Il regime dei depositi IVA consente, in alternativa all’importazione, di vincolare la merce al deposito senza versamento immediato dell’IVA, che sarà assolta solo all’estrazione.

È però necessario che la merce entri fisicamente nel deposito: in caso contrario, si applicano sanzioni anche se non è dovuta l’IVA (CGUE C-272/13; Cass. n. 17814/2015).

Regime speciale IOSS per vendite a distanza

Il regime Import One Stop Shop (IOSS) si applica a vendite on-line di beni di valore inferiore a 150 euro importati da Paesi extra-UE da parte di soggetti identificati tramite numero IVA IOSS. L’IVA non viene riscossa in Dogana, ma è dichiarata tramite la piattaforma elettronica.

Aliquote applicabili

Alle importazioni si applicano le stesse aliquote previste per le cessioni interne:

  • aliquota ordinaria: 22%;
  • aliquota agevolata 10%: oggetti d’arte, antiquariato, da collezione (n. 127-septiesdecies, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972).

Metodologie di determinazione del valore doganale

La base imponibile IVA si fonda sul valore doganale, che può essere determinato:

  • tramite valore di transazione, se non vi sono influenze da rapporti tra le parti;
  • con metodi secondari, ove il valore di transazione non sia applicabile:

Metodo

Descrizione

Valore di merci identiche

Prezzo di merci uguali per caratteristiche e provenienza

Valore di merci similari

Prezzo di beni simili sotto il profilo tecnico e commerciale

Prezzo unitario in UE

Prezzo al quale le merci sono rivendute nella UE

Valore calcolato

Somma dei costi di produzione + utile + spese generali

Tabella riepilogativa: IVA all’importazione

Aspetto

Riferimento normativo

Note operative

Presupposto oggettivo

Art. 1, D.P.R. n. 633/1972

Qualsiasi introduzione di beni in Italia

Base imponibile

Art. 69, D.P.R. n. 633/1972

Valore doganale + dazi + costi interni

Detrazione IVA

Art. 19, D.P.R. n. 633/1972

Anche senza proprietà del bene, se inerente

Esenzioni

Art. 68, D.P.R. n. 633/1972

Ampia casistica, tra cui IOSS, donazioni

Reverse charge

Art. 70, commi 4-5, D.P.R. n. 633/1972

Rottami, oro, metalli non ferrosi

Deposito IVA

Art. 50-bis, D.L. n. 331/1993

IVA differita all’estrazione

Regime IOSS

Art. 70.1, D.P.R. n.   633/1972

Per vendite online <150 €, no IVA in Dogana

Aliquote

Tab. A, D.P.R. n. 633/1972

Stesse aliquote delle operazioni interne

Il caso esaminato nella Risposta n. 213/2025

La società istante, operante nella produzione e commercializzazione di principi attivi farmaceutici, intende implementare un flusso industriale in cui importa dalla Cina una materia prima (di proprietà di un cliente giapponese), la trasforma tramite una terza impresa italiana, e commercializza il prodotto finito in ambito intracomunitario ed extra-UE.

Il punto cruciale è che la società importatrice non è proprietaria del bene, ma sostiene i costi doganali e di IVA, potendo comunque disporre dei beni in modo pieno, “come se ne fosse proprietaria”.

L’istante chiede se sia legittimo detrarre l’IVA assolta in dogana, pur non risultando proprietaria del bene importato, in quanto il bene viene utilizzato per la realizzazione di un prodotto che verrà poi commercializzato nell’ambito dell’attività ordinaria d’impresa.

L’Agenzia richiama in primo luogo:

  • l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, che consente la detrazione dell’IVA assolta o dovuta sui beni acquistati o importati nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • l’art. 67 dello stesso Decreto, che disciplina l’insorgenza dell’obbligo IVA all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato;
  • le regole doganali (art. 38, D.P.R. n. 43/1973) che stabiliscono la soggettività passiva dell’operazione in capo a chi effettua l’importazione, anche se non proprietario.

A supporto della tesi dell’istante, vengono richiamate anche:

  • la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-132/16 “Iberdrola”, C-621/19 “Weindel”), che definisce il perimetro del diritto alla detrazione, ancorandolo al requisito del nesso diretto tra costi sostenuti e operazioni attive;
  • varie Risposte a interpello e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (nn. 6/2019, 509/2021, 410/2022, 44/2023), che confermano la detraibilità dell’IVA anche in assenza di proprietà dei beni, purché ricorra l’inerenza economica all’attività d’impresa.

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene detraibile l’IVA assolta in dogana, subordinatamente a due condizioni:
• che i beni importati siano utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa del soggetto che li introduce (con conseguente nesso diretto con le operazioni a valle);
• che l’IVA rimanga effettivamente a carico dell’importatore, influenzando il prezzo dei beni ceduti o dei servizi prestati.

L’Agenzia specifica che il mancato trasferimento della proprietà non preclude, di per sé, il diritto alla detrazione. Tuttavia, sottolinea che l’analisi concreta dell’operazione - soprattutto in merito alla documentazione contrattuale - è necessaria per validare il beneficio fiscale.

Aspetto

Orientamento dell’Agenzia delle Entrate

Soggetto importatore non proprietario

Ammessa la detrazione se dispone dei beni come se ne fosse proprietario e li utilizza nell’attività economica

Riferimento normativo IVA

Artt. 19 e 67 del D.P.R. n. 633/1972

Condizioni per la detrazione

  • IVA rimasta a carico del soggetto passivo
  • Nesso diretto tra i beni importati e le operazioni a valle

Riferimenti giurisprudenziali

CGUE C-132/16, C-621/19

Prassi nazionale

Ris. n. 96/E/2007, Ris. n. 346/E/2008, Risp. n. 6/2019, n. 509/2021, n. 410/2022n. 44/2023

Controlli futuri

Ammissibilità soggetta a verifica della documentazione contrattuale e dei rapporti sottostanti

La Risposta n. 213/2025 conferma un principio di rilievo per le imprese che gestiscono flussi doganali complessi e integrati in catene di fornitura internazionali: la detrazione dell’IVA in dogana è possibile anche senza la titolarità formale del bene, purché il bene sia funzionalmente utilizzato nell’attività dell’impresa e l’onere IVA non venga trasferito a terzi.
L’elemento dirimente resta, tuttavia, la documentazione a supporto: contratti, dichiarazioni doganali, bilanci e flussi economici devono essere in grado di dimostrare concretamente l’inerenza dell’operazione e la reale incidenza del costo IVA sul prezzo finale del prodotto o servizio.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Detrazione IVAImportazioni