Premessa
Il quadro del concordato preventivo biennale 2025-2026 va via via delineandosi, grazie all’approvazione del Decreto “MEF” del 28 aprile 2025, con il quale è stata stabilita la metodologia che guiderà la formulazione delle nuove proposte, e del Provvedimento AdE prot. n. 195422/2025 di approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Resta tuttavia, a tutt’oggi, non ufficializzato il termine per l’adesione al 30 settembre in luogo del 31 luglio, posto che il Decreto “correttivo” approvato in via preliminare nel mese di marzo 2025 è ancora in corso di iter. Tale Decreto, peraltro, potrebbe introdurre nuove cause di esclusione dalla possibilità di esprimere adesione.
Modalità di formulazione della proposta e riduzioni
Il Decreto “MEF” del 28 aprile 2025 ha ufficializzato la metodologia secondo la quale saranno formulate le proposte di concordato per il biennio 2025-2026.
Tali proposte, come noto, saranno destinate solo ai soggetti ISA, posto che la fase sperimentale del CPB rivolta ai forfetari si è conclusa con l’anno 2024.
Per quanto riguarda i soggetti ISA, ci si riferisce ai contribuenti che non hanno già espresso adesione per il biennio 2024-2025, e in ogni caso ai contribuenti cui si applicano gli indicatori di affidabilità fiscale.
In altri termini, esattamente come lo scorso anno, un modello ISA effettivamente applicabile è il mattone fondante sulla base del quale viene costruita la proposta; di conseguenza, non potranno ottenere la proposta di concordato tutti coloro ai quali si applica una causa di esclusione ISA 2025 anno di imposta 2024, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti che non sono tenuti nemmeno alla compilazione del modello (ad esempio inizio attività), o soggetti tenuti alla compilazione del modello ai soli fini informativi (es. imprese multiattività o, novità di quest’anno, le nuove attività tipicamente di lavoro autonomo quali commercialisti, consulenti del lavoro ecc. che vengono però svolte sotto forma di impresa, es. STP).
La logica di fondo della formulazione della proposta resta invariata rispetto all’anno scorso. Sono presi in considerazione i dati ISA, gli indicatori elementari di anomalia e di affidabilità, i valori di riferimento settoriali, il tutto poi considerando l’attesa crescita in ragione delle proiezioni macroeconomiche per il biennio interessato.
Particolarmente interessante è osservare il fatto che è stato mantenuto il riferimento ai valori settoriali che, ricordiamo, di fatto consistono nel considerare nella formulazione della proposta una sorta di “zoccolo duro” rappresentato dal reddito minimo atteso, calcolato sulla base di una retribuzione standard di un lavoratore dipendente che esercita la medesima attività. Tale fattore, come abbiamo avuto modo di evidenziare già lo scorso anno, può portare a delle distorsioni, soprattutto per quelle attività che non necessariamente richiedono un impegno “lavorativo” di rilievo (si pensi, ad esempio, al caso di una società immobiliare che concede in locazione un solo immobile).
Nessuna novità si rileva nemmeno con riferimento alle circostanze che sono considerate “eccezionali” (art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024) in presenza delle quali, sempre che i valori effettivi si discostino al ribasso di almeno il 30% da quelli concordati, il contribuente che ha aderito al concordato può invocare la cessazione dello stesso.
Sul punto è da sottolineare proprio il fatto che non vi sono novità e quindi non è stato inserito il caso del decesso del socio, del quale lungamente si è discusso. Da ciò, tenuto anche conto delle modifiche introdotte nel tempo al Decreto “CPB” (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13), la conclusione che l’intervenuto decesso del socio non faccia mai venire meno l’impegno assunto con il concordato, contrariamente a quanto dichiarato inizialmente dall’Agenzia delle Entrate con FAQ.
Invariata anche la logica sottesa alla riduzione della proposta concordataria concessa al contribuente laddove lo stesso sia incorso in una delle circostanze eccezionali previste dal già citato Decreto 14 giugno 2024 (es. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza).
Ai fini della riduzione deve essersi verificata, in ragione di tali circostanze eccezionali occorse prima dell’adesione al concordato, una sospensione dell’attività di almeno 30 giorni, regolarmente comunicata, prima dell’adesione al concordato. In presenza di tali circostanze, da autocertificare nel modello CPB, la proposta per l’anno 2025 viene proporzionalmente ridotta in ragione della durata della sospensione stessa, come segue:
• 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
• 20% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
• 30% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Al fine di avvicinare gradualmente i contribuenti al concordato, viene confermata la riduzione al 50% della proposta per il primo anno del biennio, ovvero il 2025.
A tal fine il Decreto prevede che la proposta 2025 tenga conto del reddito (rettificato in ottica concordato delle variabili di cui agli artt. 15 e 16 D.Lgs. n. 13/2024) e del VPN IRAP (rettificato ex art. 17 D.Lgs. n. 13/2024) e, nella misura del 50%, del maggior reddito o VPN calcolato secondo la metodologia.
Ipotizziamo che il reddito 2024 CPB sia pari a 100.000 euro. Ipotizziamo altresì che il reddito “atteso” secondo la metodologia, per il 2025, sia pari a 150.000 euro (e quindi, 50.000 euro in più rispetto all’anno precedente). La proposta di concordato per il 2025 sarà pari a 125.000 euro (ovvero 100.000 + il 50% di 50.000).
Adesione e revoca, le nuove modalità
Con Provvedimento AdE prot. n. 195422/2025 sono state approvate le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Per quanto riguarda l’espressione di adesione al CPB, il contribuente potrà seguire due strade alternative:
• trasmettere l’intero dichiarativo, allegando il CPB al modello ISA, a sua volta allegato al modello Redditi, entro il termine previsto per l’adesione al concordato;
• trasmettere, entro il medesimo termine cui sopra, solo il modello CPB congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025. In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2025 deve essere indicato il codice 1 “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”.
Paradossalmente, il punto in forse, quanto meno sul piano ufficiale, è il termine. Infatti, attualmente il D.Lgs. n. 13/2024 prevede quale termine il 31 luglio, che sarà modificato, come annunciato, nel 30 settembre, ad opera del Decreto correttivo attualmente in iter.
Ulteriore novità riguarda la revoca dell’adesione precedentemente espressa. Tale revoca potrà essere comunicata solo entro il termine previsto per l’adesione, trasmettendo nuovamente il modello CPB 2025/2026, ma compilando nello stesso solo i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.
La revoca può essere espressa solo con invio separato del CPB con le modalità cui sopra. L’invio avviene congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025, nel quale deve essere indicato il codice 2 - “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”.
Le questioni aperte
Seppure l’impianto tecnico e normativo del CPB 2025-2026 sia pronto, è doveroso ricordare che numerose questioni restano aperte, in ragione del già più volte richiamato Decreto “correttivo” in corso di iter.
Tale Decreto, infatti, nella sua attuale formulazione, che è da considerarsi provvisoria, oltre ad ufficializzare la fine del concordato per i forfetari, impatta in maniera pesante sulla possibilità di esprimere effettivamente adesione al concordato da parte dei professionisti che contestualmente partecipano ad associazioni professionali o società tra professionisti, o viceversa, e modifica anche in parte il meccanismo di “incentivo all’adesione” rappresentato dalla tassa piatta concordato.
Le anticipazioni afferenti il Decreto correttivo sono state oggetto della videopillola Il Decreto Correttivo Adempimenti e CPB, cui si rimanda per maggiori dettagli.
In questa sede, si ritiene sufficiente evidenziare il fatto che, sebbene istruzioni e tracciati siano disponibili, il quadro del concordato, seppure certamente più intellegibile rispetto allo scorso anno, non è ancora da considerarsi completo.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 15, 16, 17;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 28 aprile 2025;
- Ministro dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024, art. 4;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 24 aprile 2025, n. 195422.