Frodi: in presenza di reverse charge non dovuto sanzione del 90% dell’imposta
La modifica prevista dalla Legge di Bilancio all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997
di Stefano Setti| 23 GENNAIO 2023
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L’art. 1, comma 152 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023, modificando l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 ha introdotto una sanzione ad hoc in presenza di reverse charge (ovvero inversione contabile) per operazioni soggette a frodi. In tal caso la sanzione non sarà più quella formale, bensì quella sostanziale pari al 90% dell’imposta.