La Suprema Corte di cassazione, con l’ord. 3 novembre 2022, n. 32386, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, “in tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, nel rinviare alla disciplina delle imposte sui redditi, richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto”.
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