Circolare monografica
ACCERTAMENTO

L’avviso di accertamento è nullo se il contenuto della delega di firma non è stato rispettato

Requisiti della delega, nullità derivata dell’avviso di accertamento e prova del corretto esercizio del potere di delega

di Maurizio Tozzi, Giulia Grisafi | 23 Novembre 2022
L’avviso di accertamento è nullo se il contenuto della delega di firma non è stato rispettato

La Suprema Corte di cassazione, con l’ord. 3 novembre 2022, n. 32386, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, “in tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, nel rinviare alla disciplina delle imposte sui redditi, richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto”.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il caso riguarda la contestazione di avvisi di accertamento fiscali per IVA, IRPEF e IRAP. La Corte di cassazione ha stabilito che la sottoscrizione degli avvisi è nulla perché non rispetta i limiti stabiliti dalla delega generale emessa dal capo dell'ufficio.