L'Ispettorato Nazionale del Lavoro vigila sull’applicazione dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori subordinati e autonomi occasionali (ex. art. 2222 c.c.), previsto dal novellato comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato dall'art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Qualora si riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti è occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’INL può sospendere l’attività d’impresa fino alla regolarizzazione.
Il mancato rispetto della sospensione espone l’imprenditore all’arresto da tre a sei mesi o a un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
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