Con il cd. decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), al fine di evitare trattamenti diversificati, si estende l’applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie - indicate dall’art. 104 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e in vigore già dal 1° gennaio 2018 per OdV, APS e ONLUS - ai soggetti che, con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Pertanto, l’iscrizione al RUNTS diventa, oltre che requisito fondamentale, anche elemento necessario per accedere quanto prima alle agevolazioni fiscali previste dal Codice. Dopo avere analizzato la nuova disposizione, si approfondiscono le regole per l’iscrizione al RUNTS e le agevolazioni che sono interessate dalla novità di cui si discute.
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