Circolare monografica
ADEMPIMENTI

Fattura elettronica per i forfetari dal 1° luglio 2022, ma rimangono alcuni dubbi

I soggetti interessati dal nuovo obbligo, il calendario delle trasmissioni, le sanzioni e il pagamento dell’imposta di bollo

di Stefano Setti | 10 Maggio 2022
Fattura elettronica per i forfetari dal 1° luglio 2022, ma rimangono alcuni dubbi

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), ha abrogato una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario). Dal 1° luglio 2022, per tali soggetti vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000. Rimangono ancora, però, dei dubbi sulla portata della nuova disposizione normativa, che cercheremo di dissipare con la presente circolare, fin tanto che l’Agenzia delle entrate non si pronuncerà con dei chiarimenti ufficiali.

I “nuovi” soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

A seguito della modifica apportata dall’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”) all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, sono stati eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

L’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022, scatterà unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 andrà preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori a euro 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a euro 25.000, non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente a euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

Il dubbio e la soluzione

Domanda: Un soggetto che, nel corso del 2022, inizia l’attività con applicazione del regime forfetario, dovrà utilizzare la fattura elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, nel caso in cui, in corso d’anno, superi la soglia di euro 25.000? 

Risposta: Così come stabilito dall’art. 18 del decreto “PNRR-2”, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i cd. soggetti minori scatta, dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal contenuto letterale della disposizione normativa citata si evince che si debba fare riferimento ai compensi/ricavi dell’anno precedente, anche ragguagliati ad anno (quindi, in caso di inizio attività nel corso del 2021, il limite di compensi andrà “scomposto” per il periodo di riferimento, al fine di verificare il superamento della soglia), quindi, non considerando l’anno in corso in cui è iniziata l’attività. Sul punto si auspica una conferma ministeriale.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:
- alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
- alla conservazione elettronica delle fatture;
- all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

Il dubbio e la soluzione

Domanda: Dal 1° luglio 2022, i soggetti minori, tenuti all’obbligo di fattura elettronica, dovranno trasmettere elettronicamente anche le fatture attive e passive con soggetti esteri, considerato che, sempre dal 1° luglio 2022, verrà meno l’esterometro, con obbligo di gestione elettronica delle fatture? 

Risposta: Si ritiene che anche i contribuenti minori/in franchigia, tenuti all’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022, dovranno procedere a gestire elettronicamente anche le fatture emesse ovvero ricevute (soggette a reverse charge/autofattura) nei rapporti con l’estero. Infatti, la disposizione concernente l’esterometro, che prevedeva l’esclusione per i soggetti minori, viene meno, considerato che il comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 fa esplicito riferimento al comma 3, oggetto ora di modifica, ad opera del citato art. 18 del decreto “PNRR-2”.

Tabella - Soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell’operazione (*)

Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia

Soggetto passivo IVA nel regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. n. 98/2011)

Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972)

Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA)

SÌ

Non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica, qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall’Italia (UE ovvero extra-UE)

SÌ, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente - 2021 - (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000

Per i ricavi/compensi inferiori a euro 25.000, l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024

NO

Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)

SÌ

SÌ, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente - 2021 - (anche ragguagliati ad anno) siano superiori a euro 25.000

Per i ricavi/compensi inferiori a euro 25.000, l’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024

NO

Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della Pubblica amministrazione)

SÌ

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

SÌ

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

SÌ

Vi è l’obbligo di apposizione della firma digitale

(*) Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione è applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il dubbio e la soluzione

Domanda: Un soggetto forfetario nel corso del 2021 ha avuto ricavi/compensi pari a euro 40.000. Tale forfetario effettua esclusivamente prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Sarà tenuto, dal 1° luglio 2022, a emettere fattura elettronica per tali operazioni?

Risposta: Risulta opportuno ricordare che, fino al 31 dicembre 2022, il D.L. n. 146/2021  ha prorogato il divieto di emissione della fattura elettronica:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (cd. Sistema TS), con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (di cui all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), nonché
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (così come stabilito dall’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135).

Da quanto sopra discende che, nel caso oggetto di quesito, non si dovrà procedere all’invio, dal 1° luglio 2022, delle fatture elettroniche. Per meglio dire, vi è il divieto di emissione della fattura elettronica, anche per i forfetari che pongono in essere le citate operazioni, fino al 31 dicembre 2022 (salvo ulteriori proroghe).

Termini di trasmissione della fattura elettronica

In linea generale, la fattura elettronica, anche per i soggetti minori, dal 1° luglio 2022, andrà trasmessa:

  • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), nel caso di fattura immediata;
  • entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.

Per il terzo trimestre 2022, per i soggetti minori, è stato previsto, comunque, un termine più ampio, senza applicazione di sanzioni, qualora la fattura sia trasmessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tabella - Effettuazione dell’operazione ai fini IVA

Tipologia di operazione

Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)

Cessione di beni

Mobili

  • Data di spedizione/consegna del bene
  • ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna

Immobili

  • Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà
  • ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori al trasferimento

Prestazioni di servizi

  • Data di pagamento del corrispettivo
  • ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento

Cessioni periodiche

  • Data di pagamento dei corrispettivi
  • ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento

 Il dubbio e la soluzione

Domanda: Dal 1° luglio 2022, quale codice natura dovranno utilizzare i contribuenti minori che saranno tenuti all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico?

Risposta: Si ritiene che il codice natura da utilizzare sia “N2.2 non soggette - altri casi”.

Fattura elettronica: profili sanzionatori

L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, ha chiarito le sanzioni da applicare in caso di omessa fatturazione ovvero qualora le fatture siano scartate dal Sistema di Interscambio (cd. SdI).

Nel dettaglio, è stato chiarito, così come affermato anche da precedenti documenti di prassi (circolari 30 aprile 2018, n. 8/E, 31 maggio 2019, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E), che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti (cui va equiparata la tardività di tale adempimento, così come era stato chiarito nella C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, p. 2.1) comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Il principio di diritto in esame ha precisato, inoltre, che troveranno, altresì, applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell’art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Stante il richiamo dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, ne deriva che, nei casi in cui vi sia lo scarto da parte del SdI di un lotto contenente più fatture, sarà applicabile il cd. “cumulo giuridico”, essendosi in presenza di un concorso di violazioni. Mediante l’applicazione del cumulo giuridico, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Ciò premesso, con riferimento ai soggetti minori, tenuti dal 1° luglio 2022 all’emissione della fattura in formato elettronico (qualora i compensi/ricavi siano stati superiori a euro 25.000 nell’anno precedente ovvero ragguagliati ad anno), è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”.

Anche per tale sanzione è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Tabella - Ravvedimento operoso

Sanzione edittale ridotta a:

Tipologia di violazione/errore

Tempistica per effettuare il ravvedimento operoso

Tipologia di tributi ammessi al ravvedimento

1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 472/1997)

Mancato pagamento del tributo o di un acconto

Entro 30 giorni dalla data di scadenza

Riduzioni valevoli per tutte le tipologie di tributi (a seguito delle novità introdotte ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 472/1997)

Omissione della presentazione della dichiarazione

Se viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

1/9 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. n. 472/1997)

Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Entro 90 giorni dall’omissione/errore

Errori/omissioni commessi in dichiarazione

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione

1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997)

Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

  • Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione;
  • entro un anno dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione

1/7 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 472/1997)

Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

  • Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione;
  • entro due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione

1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 472/1997)

Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

  • Oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione;
  • oltre due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione

1/5 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997)

Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo

Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (cd. PVC).

Rimangono escluse le violazioni relative all’omissione dell’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali.

 

Assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Dal 1° luglio 2022, i soggetti minori che saranno tenuti all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico dovranno assolvere elettronicamente anche l’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture emesse (qualora di importo superiore a euro 77,47).

Ciò premesso, si ricorda che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020, ha modificato l’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, sulle scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

A seguito delle citate modifiche, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tale regola subisce una deroga con riferimento al II trimestre (aprile, maggio e giugno); infatti, il versamento dell’imposta di bollo, in tale caso, va effettuato entro il 30 settembre.

Tali scadenze trovano applicazione anche per le casistiche di imposta di bollo dovuta in misura non superiore a euro 250.

Conseguentemente:

  • nei casi in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a euro 250 (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è, comunque, superiore a euro 250), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell’anno, quindi, entro il 30 settembre;
  • se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a euro 250, il versamento dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno, quindi, entro il 30 novembre.

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021: le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo

  • Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro: entro il 31 maggio;
  • Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro: entro il 30 settembre;
  • Imposta di bollo II trimestre: entro il 30 settembre;
  • Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro: entro il 30 novembre;
  • Imposta di bollo III trimestre: entro il 30 novembre;
  • Imposta di bollo IV trimestre: entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:

  • mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate (con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, l’Agenzia delle entrate ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche).

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i “nuovi” codici tributo per il versamento, mediante “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle entrate; in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:
- “2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI”;
- “2526”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI”.

La risoluzione ha precisato, inoltre, che i citati codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le risoluzioni 2 dicembre 2014, n. 106/E, e 23 marzo 2015, n. 32/E.

Riferimenti normativi:

 

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