L’Approfondimento: Bonus edilizi dopo la legge di Bilancio 2022
Proroga dei bonus ordinari e modifica del Superbonus ma attenzione alle norme antifrodi, ai controlli e alla disciplina antiriciclaggio
di Fabrizio G. Poggiani| 17 GENNAIO 2022
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310 (Suppl. Ord. n. 49) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), si interviene ulteriormente sui bonus edilizi, confermando la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 di quelli ordinari e modificando la disciplina della detrazione maggiorata del 110 per cento (superbonus), che nel 2024 scende al 70 per cento e nel 2025 al 65 per cento. In aggiunta a taluni assestamenti della normativa sul 110 per cento, è stata introdotta una norma specifica (art. 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), che prevede la detrazione del 75 per cento per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, compresi quelli relativi all’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali alla demolizione delle dette barriere. Il “bonus facciate”, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, scende dal 90 al 60 per cento, mentre viene confermato anche il “bonus verde” per la sistemazione dei giardini, nella misura del 36 per cento su un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. E’ stato rimodulato il “bonus mobili”, che, almeno per il 2022, gode della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute fino a 10.000 euro, mentre, nei due anni successivi (2023 e 2024), la detta soglia di spesa scende a 5.000 euro. Il D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (decreto “Antifrodi”), viene abrogato, pur restando validi gli atti e i provvedimenti adottati in vigenza del detto decreto, ma gli artt. 2 e 3 sono stati completamente trasfusi all’interno della medesima legge di bilancio 2022 (commi da 30 a 36 dell’art. 1). Il visto di conformità e l’attestazione di congruità della spesa sostenuta sono confermati anche per i bonus ordinari (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus e bonus facciate), salvo il caso in cui si tratti di opere qualificabili come attività di “edilizia libera” o interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.