Le società che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, possono non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le società che si avvalgono di tale facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. La nota integrativa al bilancio 2020 dovrà indicare le ragioni della deroga, nonché l'iscrizione e l'importo della corrispondente riserva indisponibile. L’OIC ha emanato un documento interpretativo, in cui evidenzia alcuni esempi di ragioni che possono indurre ad avvalersi della deroga e di come queste devono essere coerenti con la quota di ammortamenti non effettuata. La sospensione degli ammortamenti non ha, invece, impatti fiscali. La deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Il disallineamento civilistico-fiscale del piano di ammortamento determinato dalla sospensione civilistica degli ammortamenti reca l’obbligo di iscrizione della fiscalità differita.
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