I soci possono eseguire finanziamenti in favore della propria società al di fuori dei conferimenti veri e propri, a titolo di prestito o di apporto di capitale, diretti a fronteggiare le temporanee carenze di liquidità della società e a patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite. Nel primo caso, si realizza un finanziamento che assume la natura del mutuo (fruttifero o infruttifero), mentre, nel secondo caso, si configura una riserva disponibile, avente natura di capitale. Questi finanziamenti sono facoltativi, contrariamente al conferimento, e la scelta tra il finanziamento propriamente detto e il finanziamento a fondo perduto è fondamentalmente libera.
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