Il lockdown imposto dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19 ha impedito tutti gli spostamenti sul territorio italiano ed estero, a causa dell’emergenza sanitaria. Questo forzato immobilismo ha creato non pochi problemi a tutti coloro che avevano programmato viaggi, anche di lavoro, sul territorio nazionale o addirittura all’estero. In sede di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono stati, rispettivamente, sostituiti e introdotti gli artt. 88 e 88-bis. Il comma 1 dell’art 88-bis prevede che si applichi, nei casi ivi indicati, la disciplina dell’art. 1463 c.c., ovvero l’impossibilità totale della prestazione per fatti non prevedibili sopravvenuti. In tali casi, risulta pacifico che la parte è liberata dalla prestazione e, non potendo più richiedere il corrispettivo, deve restituire quanto già ricevuto. I professionisti e le imprese che hanno prenotato viaggi di lavoro e che, di fatto, sarebbero legittimati a spostarsi per comprovati motivi lavorativi sarebbero esclusi dalla disciplina normativa così formulata.
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