Il Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett. a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) viene implementato di ulteriori 1.500 milioni di euro per il 2020 (art. 49, D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”). Alle piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate su tutto il territorio nazionale, colpito dal Coronavirus, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro.
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