In linea generale, fatta salva l’obbligatorietà prevista dalla legge, la facoltà di separazione contabile delle attività è concessa quando le diverse attività esercitate ricadono in codici ATECO differenti, salvo il caso del settore edile.
Infatti, il primo comma dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 detta il principio generale secondo il quale ai soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività con riferimento al volume d’affari complessivo. I commi successivi derogano a questo principio: i commi secondo e quarto elencano i casi in cui la separazione delle attività avviene per obbligo di legge; il terzo comma concede, invece, la facoltà di ricorrere alla contabilità separata e il quinto comma detta particolari regole di applicazione della detrazione a casi specifici.
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