Circolare monografica
SOCIETÀ

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e il passaggio generazionale

La comproprietà dei donatari, la disposizione di quote in trust e di quote di società di persone e il passaggio della nuda proprietà e dell’usufrutto

di Ennio Vial | 5 Settembre 2019
L’esenzione dall’imposta sulle successioni e il passaggio generazionale

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. In caso di quote sociali e azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 esenta da imposte i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni a discendenti e coniuge, a condizione che proseguano l'attività per almeno cinque anni.