Il maggiore ostacolo all’ammissibilità delle aggregazioni tra professionisti è stato sempre individuato nel carattere rigorosamente riservato della prestazione d’opera intellettuale prescritto dall’art. 2232 c.c., che rende difficilmente conciliabile l’esercizio in comune delle professioni intellettuali con l’impersonalità della legal entity che scaturirebbe dall’aggregazione. Le crescenti competenze e specializzazioni richieste dal mercato portano i professionisti ad aggregarsi in studi multidisciplinari, con organizzazioni che si avvicinano molto - o che dovranno avvicinarsi - al mondo imprenditoriale.
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