Circolare monografica
ANTIRICICLAGGIO

La comunicazione delle movimentazioni di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro

Le modalità della comunicazione oggettiva e i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette

di Nicola Forte | 11 Settembre 2019
La comunicazione delle movimentazioni di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro

Le banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento devono comunicare mensilmente all’UIF le movimentazioni di denaro contante effettuate dai clienti o dagli esecutori, se l’importo mensile ha raggiunto o superato il limite di 10.000 euro. Il nuovo adempimento mensile è scattato dal 2 settembre 2019 ed è previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e dal provvedimento dell’UIF 28 marzo 2019. La comunicazione non determinerà l’applicazione di alcuna sanzione nei confronti dei soggetti che hanno effettuato le movimentazioni di contante oltre la predetta soglia. La novità non ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, cioè la disposizione che prevede il divieto di trasferimento del denaro contante a soggetti terzi, per importi pari o superiori al limite di 3.000 euro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le banche e gli istituti finanziari devono comunicare mensilmente all'UIF le movimentazioni di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, senza sanzioni per i clienti.