Le modifiche alla disciplina del regime forfetario prevedono che non possono avvalersi dello stesso le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo avere svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10 aprile 2019, n. 9/E ed alcune recenti risposte ad interpelli, ha illustrato l’applicazione di tale causa ostativa, fornendo indicazioni operative ed esempi.
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