Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, all’art. 18, ha abrogato, modificato e integrato alcuni articoli del codice privacy prevedendo la possibilità di definire, in modo agevolato, alcune violazioni in materia di privacy che risultano ancora pendenti. Si tratta dell’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o dell’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2 , del codice privacy.
Non possono essere definiti i procedimenti sanzionatori che nel frattempo si sono conclusi con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante. Il pagamento in misura ridotta delle somme scaturenti dalla definizione agevolata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 18 dicembre 2018.
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