
L’articolo 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” introduce alcune specifiche tutele a favore dei lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Tale disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, prevede la possibilità di usufruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori 10 ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
La Circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152 fornisce le necessarie indicazioni per la fruizione dei permessi orari in argomento e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.





