Nell’ambito della c.d. “Riforma dello sport” è stato emanato il D.Lgs. n. 36/2021, attuativo dell’art. 5, Legge n. 86/2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Con i D.Lgs. n. 163/2022 e n. 120/2023, sono state apportate una serie di modifiche al citato D.Lgs. n. 36/2021. In particolare, nell’ambito delle integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 163/2022, a decorrere dall’1 luglio 2023, è stato modificato il trattamento fiscale applicabile al settore dilettantistico, prevedendo tra l’altro la soppressione dai redditi diversi di cui alla lett. m) dell’art. 67, TUIR della parte riferita al settore sportivo.
La disciplina dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo è stata sostituita dalla nuova previsione contenuta nell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, in base alla quale i compensi non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000.
Al riguardo, il Legislatore ha introdotto una disciplina transitoria con l’art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 36/2021 in base alla quale per i soggetti in esame che nel 2023 percepiscono compensi ex art. 67, comma 1, TUIR nonché compensi ai sensi del nuovo art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla tassazione per tale anno non può superare l’importo complessivo di euro 15.000