L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 431 del 18 settembre 2023, ha chiarito che, nei casi in cui l’estromissione abbia ad oggetto fabbricati, ai fini IVA, torna applicabile la disciplina contenuta nell'art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/1972. Per meglio dire, si applica il regime naturale di esenzione IVA, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, di optare per l'assoggettamento ad IVA. Ne parliamo in questo nuovo podcast con Stefano Setti.
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