
Con la sentenza n. 209, depositata in data 13 ottobre, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della norma che disciplina l’IMU non solo nella parte in cui viene fissato il concetto di abitazione principale ma anche nel passaggio oggetto di recenti modifiche normative, vedi D.L. n. 146/2021, in base al quale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Ricondurre la verifica della dimora abituale e della residenza rispetto all’intero nucleo familiare e non solo al possessore dell’immobile è, tra l’altro, contro il principio di parità dei contribuenti coniugati (o componenti delle unioni civili) rispetto ai partner di fatto (artt. 3, 29 e 31 Cost.). Da qui pare utile analizzare le situazioni in cui la sentenza della Corte Costituzionale troverà piena attuazione, anche ai fini dei rimborsi, da quelle, invece, rispetto alle quali la situazione rimane invariata.

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