La Corte di Cassazione, con la propria sentenza dell'11 luglio 2023, n. 19663 , ha sancito che la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il periodo feriale – o alla liquidazione delle ferie non godute – deve tener conto di tutti gli elementi retributivi compresi quelli di natura “variabile” e legati alla effettiva prestazione o alle mansioni svolte del lavoratore. Tale posizione riprende quanto già dichiarato dalla Suprema Corte in altri interventi e in considerazione del principio sancito dalla Corte di Giustizia Europa secondo la quale ai lavoratori deve essere assicurato un compenso che non possa costituire un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Con Francesco Geria analizziamo insieme gli aspetti pratici della questione.
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