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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 1° dicembre 2023, n. 5 – è intervenuta in merito alla figura del preposto, ex art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008.
Com’è noto, il "preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L'obbligo di individuare il preposto spetta al datore di lavoro e ai dirigenti, sanzionabili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 per la violazione di tale obbligo.
Dalla normativa vigente emerge dunque la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, dovendosi desumere che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Prassi
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Quesito sulla figura del preposto
La Cassazione - con sentenza del 1° dicembre 2023, n. 47904 - ha affermato che non si ravvisa alcuna violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, relativamente a distanze minime e mascherine, qualora il datore di lavoro si sia attenuto ai cd. protocolli Covid-19, pur non avendo adempiuto in pieno alla regola della massima sicurezza tecnologicamente possibile per i lavoratori.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha precisato che la massima tutela durante la pandemia sarebbe stata indefinibile, mentre i protocolli puntavano a individuare nel concreto “livelli adeguati” per ogni settore.
L’INPS – con Messaggio del 5 dicembre 2023, n. 4353 – ha reso noto che sono on line, rispettivamente dal 5 e dal 19 dicembre 2023, sul canale “INPS on air”, presente sulla piattaforma Spreaker e disponibile all’indirizzo web https://www.spreaker.com/user/17417986, i seguenti primi due podcast:
Il primo podcast verrà pubblicato anche nella sezione informativa su Assegno Unico e Universale dell’app “INPS Mobile”.
Tale progetto rientra nell’ambito delle attività finanziate con le risorse del PNRR.
L’INPS – con Messaggio del 5 dicembre 2023, n. 4361 – ha fornito le istruzioni in merito alla comunicazione del reddito annuo presunto per il 2024 ai fini dell’erogazione della prestazione NASpI già in corso di fruizione.
Al riguardo, per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024.
Tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2024 è pari a “zero”.
In assenza della predetta comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa al 31 dicembre 2023.
Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Comunicazione del reddito annuo presunto per il 2024 ai fini dell'erogazione della prestazione NASpI
In data 30 novembre 2023 è stata sottoscritta tra Anfols, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Slc Cgil, l'Ipotesi di rinnovo del CCNL Enti Lirici.
Per quanto attiene la parte economica, si prevede:
L’INAIL – con Nota operativa del 4 dicembre 2023, prot. n. 12298 – ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è disponibile, dal 5 dicembre 2023, in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” sono disponibili dal 5 dicembre 2023 in www.inail.it – Servizi Online.
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