Nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2023, n. 26 è stato pubblicato il comunicato INAIL, recante “Avviso pubblico ISI 2022”.
Andando nello specifico, l'Inail mette a disposizione 333 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2022, entro il 21 febbraio 2023.
L’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata ha stanziato delle risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100%, ovvero in possesso della legge n. 104/92 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado), con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente, attraverso l'erogazione di un contributo per la non autosufficienza.
Nello specifico, viene previsto:
Il contributo economico è stabilito in € 400,00 e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Qualora l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992 ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata ad € 600,00 e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 1° febbraio 2023 – ha reso noto che è allo studio l’istituzione del Fondo per l'indennizzo dell'infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative.
Ad essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale.
L'indennizzo alle famiglie, tra l'altro, potrà essere cumulato con l'assegno una tantum corrisposto dall'Inail per gli assicurati, ex art. 85, DPR n. 1124/1965
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L'INPS - con Circolare del 1° febbraio 2023, n. 10 - ha reso note le istruzioni in materia di accesso al prepensionamento, ex art. 37, comma 1, legge n. 416/1981, da parte dei giornalisti che dal 01 luglio 2022 sono iscritti al FPLD.
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall’art. 37, comma 1 (l0001981080500416ar0037ac001a), legge n. 416/1981, ferma restando la permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato.
Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ha le seguenti decorrenze:
L'INPS - con Messaggio del 1° febbraio 2023, n. 467 - ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. Opzione donna, come modificato dall'art. 1, , legge n. 197/2022.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
Con successiva circolare, l'INPS fornirà ulteriori istruzioni.
La Cassazione - con ordinanza del 27 gennaio 2023, n. 2606 - ha ritenuto nullo il licenziamento discriminatorio intimato al dipendente sindacalista, che il datore di lavoro ha fatto pedinare da un investigatore privato.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che non è stata provata la motivazione dei comportamenti investigativi da parte della società, tanto da ritenerli legati all'attività sindacale messa in atto dal lavoratore.
L'Ente Bilaterale Ebidim (l’ente Bilaterale per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata) ha reso noto d’aver stanziato un importo lordo da destinare all’erogazione delle prestazioni ordinarie che, in qualsiasi momento e secondo le esigenze, potrà sospendere, modificare, annullare o rifinanziare.
I seguenti servizi vengono corrisposti ai soggetti aventi diritto fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di presentazione:
Di seguito la tabella riepilogativa delle prestazioni:
PRESTAZIONI ANNO 2023 |
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Servizio |
Entità |
Soglia ISEE pari o inferiore a |
Genitorialità |
250 € una tantum annuale |
25.000,00 € |
Asilo nido |
30% della differenza tra i costi d'iscrizione sostenuti dal lavoratore e l'importo dell'eventuale contributo analogo percepito, fino ad un massimo di € 400 annuale |
25.000,00 € |
Familiari non autosufficienti |
600 € una tantum annuale |
25.000,00 € |
Grave malattia |
800 € una tantum annuale |
- |
Trasporto pubblico |
100 € una tantum annuale |
30,000,00 |
Per lo stesso figlio o familiare del dipendente, la domanda può esser avanzata per una sola prestazione una volta l'anno.
Possono farne richiesta i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL Commercio D.M.O.
Il termine entro cui presentare le richieste è la fine di febbraio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la prestazione stessa (a titolo esemplificativo: per una spesa sostenuta il 20 marzo 2023, può esser richiesta la prestazione relativa entro il 28 febbraio 2024), salvo esaurimento della disponibilità delle risorse.
L'INPS - con Circolare del 1° febbraio 2023, n. 11 - ha comunicato, relativamente all’anno 2023, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22, legge n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat.
Per l’anno 2023, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € 29,98. Tale limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 53,95.
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, comma 1 , decreto legge n. 338/1989.
La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 , Dlgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: €53,95 x 6/40 =€ 8,09.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 53,95 x 5/36 =€ 7,49.
L'Inps, con circolare del 1° febbraio 2023, n. 12 , ha pubblicato le aliquote contributive reddito per l'anno 2023 relative alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per l’anno 2023 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l’anno 2023 sono indicate nella tabella contenuta nella circolare in commento.
Per l’anno 2023 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:
Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è la seguente:
Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria |
26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) |
Minimali e massimali
Massimale
Per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: