
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con circolare sull’applicazione dell’art. 170 del D.Lgs. n. 36/2023 – hanno fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi nell’ambito degli appalti di forniture e degli appalti misti nei settori speciali.
La disciplina prevede che un’offerta possa essere respinta quando la quota di prodotti originari di Paesi terzi supera il 50% del valore complessivo dei prodotti. Qualora la stazione appaltante decida di ammetterla, deve motivare specificamente la scelta e trasmettere all’ANAC una relazione.
Tra gli elementi da considerare assumono rilievo anche i processi produttivi e organizzativi dell’impresa, in quanto possono incidere sui costi e sulle condizioni di concorrenza. La circolare richiama espressamente il rischio di concorrenza sleale derivante da costi inferiori collegati a standard meno stringenti in materia di lavoro, sicurezza e ambiente.
In particolare, la stazione appaltante deve verificare, tra l’altro, che l’impresa produttrice rispetti standard internazionali riconosciuti e non presenti caratteristiche differenzianti o discriminatorie in materia ambientale e sociale, anche mediante certificazioni o standard produttivi comparabili a quelli europei.
Riferimenti normativi:
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