
In data 28 settembre 2026 è stato sottoscritto – tra ENEL e Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil - l'accordo di modifica dell'art. 46 del CCNL in materia di previdenza integrativa.
Tale accordo specifica che l'obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi di riferimento Fopen e Pegaso.
Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 viene versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di 10 aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento nella seguente tabella:
|
Inquadramento |
Importo |
|
QS |
29,41 |
|
Q |
27,80 |
|
ASS |
25,84 |
|
AS |
23,89 |
|
A1S |
22,72 |
|
A1 |
21,44 |
|
BSS |
20,23 |
|
BS |
19,18 |
|
B1S |
18,10 |
|
B1 |
17,08 |
|
B2S |
15,68 |
|
B2 |
14,29 |
|
CS |
12,18 |
|
C1 |
10,60 |
A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, non oltre il termine di 60 giorni, per effettuare una scelta sulla destinazione del TFR, rinunciando pertanto alla destinazione automatica alla previdenza complementare.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Previdenza complementare
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati