
La Corte Costituzionale - con Sentenza 22 ottobre 2026, n. 174 - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole "se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".
Com’è noto, i licenziamenti illegittimi comminati dai datori di lavoro in regime di tutela obbligatoria (con riferimento ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) prevedevano l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il versamento di "un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto".

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