
In data 13 ottobre 2026, il Consiglio dei Ministri n. 192 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto, per la salvaguardia della funzionalità degli impianti dell’area a caldo e per il rilancio industriale del territorio.
Dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027 è riconosciuta un’integrazione al reddito, con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori delle imprese dell’indotto che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o della riduzione dell’attività produttiva di un’impresa in amministrazione straordinaria con almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, nonché ai dipendenti di ADI Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.
L’integrazione è erogata direttamente dall’INPS, con una procedura di accesso semplificata.
Il collegamento con la crisi dell’impresa committente è riconosciuto in presenza di monocommittenza o di rapporti contrattuali prevalenti con la stessa, certificati dai commissari straordinari.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche.
I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità, sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. I beneficiari delle misure di sostegno al reddito sono iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivono il patto di attivazione digitale e il patto di servizio; il rifiuto ingiustificato di un percorso di formazione o di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza dal trattamento.
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono con contratto a tempo indeterminato dipendenti di Acciaierie d’Italia S.p.a. e di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, al quale si aggiunge un contributo per ciascun lavoratore assunto.
Il beneficio è subordinato al mantenimento in servizio del lavoratore, all’assenza di licenziamenti nella medesima unità produttiva nel periodo precedente l’assunzione e alla corresponsione di un trattamento economico non inferiore al cosiddetto “salario giusto”.
Ne sono esclusi i datori di lavoro collegati alle società in amministrazione straordinaria e quelli che ne acquisiscono i complessi aziendali.
Riferimenti normativi:
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