
L’INPS – con Messaggio del 5 ottobre 2026, n. 3145 – ha reso noto che alle imprese artigiane dell’edilizia deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall’art. 4, primo comma, lett. e), della legge n. 443/1985 (contraddistinto dal CA “5G”) e non il limite dimensionale di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA “5C”).

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