
L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 30 settembre 2026, n. 178/E - ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in applicazione del comma 25-bis dell’art. 78, legge n. 413/1991, dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno di riferimento.
Al riguardo, i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili fiscalmente ai fini dell’IRPEF.
Pertanto, non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell’IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, che le spese sanitarie rimborsate dall’Ente bilaterale debbano considerarsi “rimaste a carico” dei lavoratori.
Conseguentemente, non sussiste in capo all’Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate, ex art. 78, comma 25-bis, legge n. 413/1991.
Riferimenti normativi:
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