
La Cassazione - con sentenza del 14 settembre 2026, n. 33423 - ha fornito dei chiarimenti in merito all’obbligo di redazione del DUVRI, ricordando che con il contratto di appalto, il datore di lavoro committente affida alcune lavorazioni ad altro soggetto (l’appaltatore) che assume su di sé l’organizzazione ed il rischio: in tal modo si genera la compresenza nello stesso ambiente di lavoro di più organizzazioni e di lavoratori che fanno capo a imprese diverse, costituendo un'occasione di rischio aggiuntivo (c.d. rischio interferenziale).
Pertanto, sussiste l’obbligo tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione incidenti sull'attività oggetto dell'appalto che si traduce nell’obbligo di informazione reciproca sui rischi e sulle misure da adottare, e in tal senso il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i diversi protagonisti della sicurezza elaborando il DUVRI con riferimento alle attività nella cui gestione i rischi interferiscono, indicando le misure adottate per eliminare e, quando ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Riferimenti normativi:
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