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Utilizzo dell'auto privata per ragioni di servizio e legittimità del rimborso chilometrico

22 Settembre 2026
Utilizzo dell'auto privata per ragioni di servizio e legittimità del rimborso chilometrico

La Cassazione – con ordinanza del 27 luglio 2026, n. 24114 – è intervenuta su una controversia inerente all’utilizzo, da parte di un lavoratore, della propria auto privata per attività di servizio.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il consenso dell’azienda all’utilizzo di un mezzo proprio del lavoratore può desumersi anche dal comportamento concludente delle parti, senza che sia necessaria alcuna forma espressa o determinata ai fini dell’autorizzazione in tal senso.

Il rimborso chilometrico spetta nello specifico quando l’utilizzo dell’auto privata sia necessario per svolgere la prestazione di lavoro e risulti conosciuto e tacitamente consentito dal datore di lavoro. Nella specie, le ragioni di servizio erano integrate dall’esigenza del lavoratore di spostarsi dalla sede di lavoro corrispondente al Comune individuato nel contratto alla sede fisica dell’azienda sita in diverso Comune, ove il lavoratore avrebbe poi ritirato il mezzo aziendale per svolgere la sua attività di lavoro.

Riferimenti normativi:

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