
La Cassazione – con sentenza del 9 settembre 2026, n. 25154 – è intervenuta in materia di indebito pensionistico, esaminando il caso di un assicurato titolare di assegno di invalidità che, dopo aver presentato domanda di pensione anticipata dichiarando la cessazione dell’attività lavorativa, aveva ripreso a lavorare prima della decorrenza della pensione senza informare l’INPS.

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