
L’INPS – con Messaggio del 14 settembre 2026, n. 2829 – ha reso noto che, a seguito della legge n. 207/2024, sono state previste le seguenti misure in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente:
I benefici fiscali descritti sono riconosciuti anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico.
Tali disposizioni prevedono espressamente l’esclusione per coloro che percepiscono “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
In seguito ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché queste, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
Riferimenti normativi:
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