News
INCENTIVI ALLE AZIENDE

Credito d’imposta per il carburante agricolo: domande entro il 30 settembre

11 Settembre 2026
Credito d’imposta per il carburante agricolo: domande entro il 30 settembre

Il decreto 24 luglio 2026 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026, disciplina le modalità di attuazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 8-ter del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89.

La misura riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina destinati ai mezzi utilizzati nell’attività agricola, compreso il riscaldamento delle serre per la coltivazione di piante orticole. Sono agevolabili gli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovati dalle relative fatture e considerati al netto dell’IVA. Il credito è previsto fino al 20% della spesa, nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026.

Articolo

Contenuto

Art. 3 – Beneficiari e spese

Sono beneficiarie le «imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato», che siano agricoltori in attività. Sono ammissibili le spese per gasolio e benzina destinati ai mezzi impiegati nell’attività agricola. Sono escluse, tra l’altro, le spese per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo produttivo agricolo.

Art. 4 – Domanda

La domanda deve essere presentata ad AGEA «esclusivamente tramite la piattaforma telematica» dell’Agenzia. Le istruzioni operative devono essere emanate entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. Il periodo per la presentazione non può essere inferiore a 20 giorni e, comunque, «il termine per l'invio della domanda non può essere successivo al 30 settembre 2026». Alla domanda devono essere allegate le fatture degli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 maggio 2026.

Art. 5 – Riparto e concessione

L’importo complessivo del contributo non può superare «i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria».

Art. 6 – Fruizione

Il credito è utilizzabile «esclusivamente in compensazione», ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026, tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Art. 7 – Trasmissione dati

Il MASAF, tramite AGEA, comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso. L’Agenzia delle entrate comunica a sua volta le imprese che hanno utilizzato il credito in compensazione e i relativi importi.

Art. 8 – Cumulabilità

Il contributo sotto forma di credito d'imposta non è cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente misura, se tale cumulo determina il superamento dell’intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 9 – Controlli e decadenza

AGEA effettua controlli, anche a campione, sulla spesa agevolabile, sulle dichiarazioni e sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione. In caso di indebita fruizione, si procede al recupero dell’importo, «maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge».

Art. 12 – Pubblicazione

Il decreto «entra in vigore nella data della sua pubblicazione» ed è pubblicato sul sito del MASAF, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito AGEA.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Incentivi vari