
La Cassazione – con ordinanza del 24 agosto 2026, n. 24749 – ha ribadito che il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non hanno provveduto al recupero di tali contributi e questi si siano prescritti.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore può solo agire nei confronti del datore di lavoro ai fini del risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali per via dell'inadempimento dell'obbligo contributivo ovvero per chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia.
Riferimenti normativi:
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