
La Cassazione – con ordinanza del 31 agosto 2026, n. 24903 – è intervenuta in merito al reddito da prendere in esame ai fini dell’assegno di invalidità civile (quello rilevante ai fini IRPEF al netto non solo degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali e delle detrazioni, ovvero quello imponibile ai fini IRPEF, calcolato al lordo delle imposte).

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