
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Parere del 10 agosto 2026, prot. n. 1829 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) – ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum adottato ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (segnatamente, gli effetti della qualificazione del provvedimento di interdizione come atto “definitivo” e la possibilità per l’Amministrazione che lo ha emanato di procedere successivamente al suo riesame).
Al riguardo, l’INL ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di intervenire, ricorrendone i presupposti, mediante revoca o annullamento d’ufficio, ex artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
In tal senso, l’ufficio che ha adottato il provvedimento dovrà individuare lo strumento appropriato in relazione al vizio riscontrato, ponderando l’interesse pubblico con l’affidamento maturato dai soggetti interessati. In caso di annullamento, inoltre, gli effetti non devono necessariamente operare retroattivamente, potendone essere limitata o esclusa la decorrenza ex tunc quando questa risulti incongrua o manifestamente ingiusta.
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