
Con l’ordinanza Cass., sez. lav., 6 marzo 2026, n. 5051 , la Corte di cassazione si è pronunciata sulla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore durante i periodi di ferie e nelle giornate assimilate, riaffermando un principio ormai consolidato: durante tali periodi il lavoratore deve percepire un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello normalmente corrisposto nei periodi di effettiva attività lavorativa.

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