
La Cassazione - con Sentenza n. 27123/2026 - è intervenuta in merito alla condanna del legale rappresentante di due associazioni, reo di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi dei dipendenti.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che il reato non si configura in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, mentre si configura in caso di pagamento in nero delle stesse: nello specifico, è l’effettivo pagamento della retribuzione che fa sorgere l’obbligo di versare le ritenute, e non la materiale formazione delle ritenute a far sorgere l’obbligo di versarle.
Pertanto, non ha rilievo per escludere il reato il fatto che la retribuzione sia avvenuta in tutto o in parte “fuori busta” o che le ritenute non siano state contabilizzate o, se contabilizzate, che siano state corrisposte direttamente al lavoratore come forma di integrazione retributiva.
Per affermare la responsabilità penale dell’imputato devono invece essere prima accertate le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori che hanno prestato la loro attività, poi calcolate le ritenute previdenziali e assistenziali non versate e, infine, occorre verificare il superamento o meno della soglia di punibilità di euro 10.000 annui.
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