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IMPOSIZIONE FISCALE

Compensazione dei crediti da rimborso 730 con le imposte sostitutive: chiarimenti dell’AE

5 Agosto 2026
Compensazione dei crediti da rimborso 730 con le imposte sostitutive: chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate - con FAQ pubblicate in data 31 luglio 2026 - ha precisato che i crediti maturati per l’erogazione ai dipendenti dei rimborsi da modello 730 possono essere recuperati in compensazione tramite F24 dal sostituto d’imposta anche ai fini del versamento delle imposte sostitutive applicate:

  • ai premi di risultato e partecipazione agli utili (ad esempio, codice tributo 1053);
  • agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali (ad esempio, codice tributo 1075);
  • alle maggiorazioni e indennità corrisposte a lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, prestato nei giorni festivi o di riposo e indennità di turno (ad esempio codice tributo 1076);
  • alle mance (ad esempio codice tributo 1067);
  • ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri (ad esempio codice tributo 1069).

Le stesse possono quindi essere incluse nel monte ritenute da considerare ai fini dell’erogazione in busta paga dei rimborsi da modello 730, al pari delle ritenute IRPEF, delle trattenute delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF e delle trattenute del conguaglio a debito per assistenza fiscale.

Riferimenti normativi:

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